Via alle agevolazioni per le nuove imprese energivore*: dal I Gennaio meno costi per l’energia elettrica! Il decreto ufficializzato dal Mise il 21 dicembre 2017 ridurrà la spesa dell’energia elettrica per oltre 3000 imprese ritenute più esposte alla concorrenza estera. Il Ministro Calenda allinea così anche l’Italia alle nuove misure disposte dalla Comunità Europea.
Benefici per un miliardo e 700 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese italiane!
Lo CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) istituirà un elenco di POD “Energivori” suddivisi per classe di agevolazione e con aggiornamento mensile che i distributori già da Gennaio 2018 fattureranno secondo il nuovo schema tariffario previsto dalla Del. 923/17.
La grande novità del Decreto riguarda la possibilità di accesso all’agevolazione per migliaia di nuove imprese, grazie alla riduzione della soglia minima di consumi energetici fissata a 1.000.000 kWh/anno.
La novità principale sta nel fatto che le agevolazione non saranno sotto forma di rimborso di parte degli oneri di sistema pagati, ma verrà pagata una quota inferiore, direttamente in bolletta, della nuova componente Asos (definita dall'Autorità per l'Energia - oneri generali di sistema*** a sostegno delle energie ronnovabili e della cogenerazione, unica componente agevolabile per le imprese energivore).
Le altre imprese energivore manterranno le loro classi di agevolazione basate, invece, sull’intensità energetica della produzione.
Lo scorso 2 marzo 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto interministeriale che prevede incentivi a favore delle cosiddette imprese “gasivore” al fine di stabilire un sistema di agevolazioni analogo a quello previsto per le aziende energivore e finanziare le misure di decarbonizzazione.
Il decreto ministeriale definisce “gasivore” tutte quelle imprese che utilizzano il gas naturale come materia prima per uso non combustibile e che hanno un consumo medio superiore a 94.582 Sm3/anno per usi non energetici che nel contempo rispettano uno dei seguenti requisiti:
Inoltre, dal 1 luglio 2018 le imprese che utilizzano il gas totalmente, o per almeno l’80%, come materia prima per uso non
combustibile sono esonerate dal pagamento delle componenti tariffarie
REt (trasporto) e RE (distribuzione).
Il decreto stabilisce le modalità attraverso le quali l’ARERA potrà introdurre l’esenzione dal pagamento delle specifiche componenti tariffarie a copertura
degli stessi oneri di sistema.
La nuova normativa dà un doppio vantaggio: qualora un’impresa a forte consumo di gas naturale (Gasivore) sia anche un’impresa a
forte consumo di energia elettrica (Energivora), potrà usufruire sia delle agevolazioni per le imprese energivore elettriche (di cui al decreto
del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017) sia di quelle previste dal decreto per le imprese energivore gasivore.
In questo modo, sarà possibile cumulare i due incentivi.
* Tutte le imprese ad alto consumo energia sono definite Imprese Energivore. Tali imprese necessitano di una gestione adeguata dell’energia, grazie alla quale sposare una politica di efficienza energetica conforme alle normative europee.
Inoltre, le aziende con un costo totale di energia superiore a specifiche soglie hanno diritto ad agevolazioni sulle accise e sgravi sugli oneri di sistema.
È l’indice, relativo ad una impresa, calcolato come rapporto tra i costi relativi al consumo di gas naturale ed il VAL, nel periodo di riferimento.
** Il VAL (Valore Aggiunto Lordo) è uno dei parametri da calcolare per rientrare nell’agevolazione del Mise per le nuove imprese energivore e stimare il rimborso, in accordo con la normativa europea vigente in materia di ambiente ed energia (Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/01).
La raccolta di questo valore permette alla CSEA e all’AEEGSI di quantizzare eventuali riduzioni degli oneri per le aziende che possono ottenere l’agevolazione.
Componente tariffaria relativa al trasporto, espressa in euro/Sm3, definita dalla ARERA a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale nonché degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 22 e all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11.
Componente tariffaria relativa alla distribuzione, espressa in euro/Sm3, definita dalla ARERA a copertura degli oneri relativi alle misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale.
*** Gli oneri generali di sistema sono importi fatturati per coprire i costi sostenuti per attività legate al sistema elettrico, pagati da tutti i clienti finali.
In particolare, pagarli serve a sostenere: